Tonino Madeo - Ente del Terzo Settore

Statuto dell'Associazione

Articolo 1: Denominazione e sede

L'Associazione “Tonino Madeo - Ente del Terzo Settore” ha sede legale nel Comune di Corigliano - Rossano, area urbana di Rossano al Corso Garibaldi n. 187. Il trasferimento della sede legale in Rossano non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. Allo stesso modo, e, dunque, senza obbligo di modifica statutaria, il consiglio Direttivo può disporre l'apertura di uffici di rappresentanza. È fatto obbligo all'Associazione dell'uso, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o, in alternativa, dell'acronimo “ETS”.

Articolo 2: Natura, Finalità ed Attività dell'Associazione

L'Associazione è un ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge n. 106/2016 e il Decreto Legislativo n. 117/2017, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è tesa a tenere sempre vivo il ricordo del Presidente Antonio Madeo, illustre figlio della Calabria, che con grande umiltà, dedizione assoluta e profondo senso istituzionale ha sempre onorato le delicate funzioni magistratuali da lui ricoperte, imprimendo così una nitida orma d'esempio per le future generazioni di giovani calabresi.

L'associazione ha, quindi, lo scopo di sostenere, anche attraverso l'erogazione di borse di studio, sussidi e di ogni altro genere di contributo:

1) brillanti giovani calabresi nella loro formazione universitaria e/o post universitaria;

2) meritevoli iniziative di ricerca scientifica elaborate da studiosi calabresi e/o aventi positive ricadute sul territorio calabrese.

L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro. Per il perseguimento dei propri scopi associativi, l'Associazione potrà:

1) promuovere, organizzare e partecipare a convegni, incontri di studio, seminari e altre attività culturali, educative e di istruzione professionale connesse al perseguimento degli scopi associativi;

2) sollecitare la massima adesione possibile ai propri bandi per l'erogazione di borse di studio attraverso i mass media, specifici programmi di comunicazione, i social media e altri canali di comunicazione con il pubblico dei giovani laureati calabresi;

3) cooperare con Enti e Istituzioni, sia pubblici, sia privati, in iniziative volte a conseguire il migliore perseguimento degli scopi associativi;

4) svolgere tutte quelle attività e quelle operazioni necessarie al conseguimento degli scopi associativi, compresa l'edizione e la diffusione di pubblicazioni, la raccolta e l'accettazione di contributi e donazioni, l'acquisto, l'uso e la disponibilità di beni mobili e immobili, contrarre prestiti, l'ottenimento di finanziamenti anche mediante prestazioni di garanzia reali o personali.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse dalle precedenti, purché in via secondaria e strumentale, secondo i criteri e i limiti consentiti dalla legge. Spetta al Consiglio Direttivo deliberarne la loro puntuale individuazione. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività non ricomprese tra quelle di interesse generale, né ricomprese tra quelle secondarie e strumentali sopra elencate.

Articolo 3: Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 4: Associati

Con la qualifica di Associato si intende fare riferimento alla comunità di persone, che, condividendo i principi del presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento degli scopi associativi e all'esercizio delle attività che ne costituiscono l'esplicazione. L'Associazione è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone che ne fanno parte.

Sono previste le seguenti categorie di Associati.

1) Associati Fondatori;

2) Associati Ordinari;

3) Associati Onorari.

Articolo 5: Associati Fondatori

Gli associati fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo. Gli associati fondatori sono membri di diritto dell'Assemblea. Ciascun associato fondatore esprime un solo voto in Assemblea. La qualifica di associato fondatore è trasmissibile mortis causa.

Articolo 6: Associati Ordinari

Chiunque abbia un'età maggiore di diciotto anni può far parte dell'Associazione quale associato ordinario mediante domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione del candidato ad associato ordinario deve contenere:

a) la dichiarazione scritta di presa visione dello Statuto e l'esplicita accettazione di esso e delle finalità dell'Associazione;

b) la copia di un documento di identità in corso di validità e un curriculum vitae che evidenzi attitudini, competenze ed esperienze di vita e professionali, nonché i titoli di studio posseduti.

Il candidato deve dimostrare di possedere requisiti morali, competenze e capacità, che possano contribuire significativamente all'attività associativa e al successo degli scopi dell'Associazione. La domanda di ammissione deve essere inviata al Presidente da almeno due associati. Il Presidente provvede a mettere a disposizione del Consiglio Direttivo la relativa documentazione almeno sette giorni della riunione in cui il Consiglio stesso è convocato per l'esame della candidatura. Sull'accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità.

L'eventuale rigetto deve essere motivato e la relativa delibera è comunicata all'interessato, che, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, può richiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva. Gli Associati ordinari partecipano alle Assemblee associative, esercitando il relativo diritto di voto. Ciascuna di tali prerogative è esercitabile solo previo versamento delle quote associative previste in scadenza anteriormente all'adunanza assembleare considerata.

Articolo 7: Associati Onorari

Gli associati onorari costituiscono una particolare categoria di associati, costituita da persone fisiche, di età maggiore di anni diciotto, che, per il loro prestigio umano, culturale e professionale, possono essere chiamati a far parte dell'Associazione. La proposta di nomina quale associato onorario spetta a ciascun componente del Consiglio Direttivo; sulla proposta il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità.

Gli associati onorari sono esonerati dall'obbligo di versare le quote associative, ma hanno facoltà di contribuire alle necessità dell'Associazione mediante donazioni o contributi volontari. Non hanno diritto di voto in Assemblea, ma possono partecipare alle sue adunanze e prendere parte al relativo dibattito. Possono, inoltre, su invito del Presidente, partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo con potere consultivo.

Articolo 8: Perdita della qualifica di associato

Le qualifiche di associato ordinario e di associato onorario sono intrasmissibili per successione mortis causa. La qualifica di associato si perde per le seguenti cause:

a) recesso volontario comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato dalla data della sua ricezione, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso;

b) decesso;

c) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, a seguito del ricorrere di una delle seguenti circostanze:

1. mancato versamento della quota associativa;

2. assenza ingiustificata a due assemblee consecutive;

3. svolgimento di attività incompatibili con gli scopi e/o i principi ispiratori dell'associazione;

4. constatata grave violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;

5. assunzione di una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione.

Contro la delibera di esclusione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea. Gli Associati, che hanno cessato di appartenere all'Associazione per una delle cause sopra elencate, non hanno diritto a liquidazione alcuna della propria partecipazione, né possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9: Diritti e doveri degli Associati

Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa nella misura fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

È diritto di ogni associato fondatore e ordinario:

- esprimere il proprio voto in Assemblea;

- ricoprire cariche sociali se previsto in ragione della categoria di appartenenza;

- proporre l'ammissione di nuovi soci.

È altresì obbligo di ogni Associato adottare una condotta conforme ai fini che si prefigge l'Associazione, contribuendo attivamente al perseguimento degli scopi associativi. Ogni Associato è tenuto a non compiere atti contrari ai principi posti a fondamento dell'Associazione o comunque lesivi del decoro, della reputazione e dell'immagine della medesima. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo).

Tale diritto si esercita mediante specifica richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che, valutate le circostanze e la sussistenza di eventuali motivi ostativi, nel termine di quindici giorni, può rifiutare o consentire la consultazione, stabilendone le modalità.

Articolo 10: Prestazioni degli Associati

Le prestazioni personali e/o professionali eventualmente fornite dagli Associati a favore dell'Associazione sono da considerarsi rese a titolo gratuito, ove non venga diversamente disposto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11: Organi dell'Associazione

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Segretario-Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, con delibera assunta all'unanimità, può costituire un Comitato Scientifico con funzioni consultive, determinandone le modalità di organizzazione e di funzionamento.

Articolo 12: l'Assemblea

L'Assemblea è organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Di essa fanno parte tutti gli Associati Fondatori e tutti gli Associati Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. In Assemblea, il voto si esercita in modo palese. Le sue deliberazioni, assunte in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. Alle adunanze dell'Assemblea possono partecipare gli Associati Onorari senza diritto di voto e con sole prerogative consultive, come indicato dall'articolo 7 dello Statuto.

L'Assemblea:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;

b) delibera sugli indirizzi della gestione cui il Consiglio Direttivo deve attenersi nello svolgimento delle sue funzioni;

c) approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

d) delibera sulla responsabilità degli organi sociali;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

g) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

h) delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad assicurare la prova che la ricezione da parte del destinatario è avvenuta almeno sette giorni prima della riunione.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta scritta e motivata al Presidente di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, ai sensi dell'articolo 20, secondo comma, del codice civile. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero degli Associati intervenuti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze diversamente qualificate ai sensi del presente Statuto.

Le deliberazioni di modifica dello Statuto e quello concernenti le operazioni straordinarie, di cui all'articolo 42-bis del codice civile, sono assunte con la presenza di almeno quattro quinti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono assunte con la presenza di almeno quattro quinti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione, fermo restando che la delega rilasciata per un'adunanza assembleare ha forza anche per la seconda convocazione della medesima adunanza. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dall'associato indicato dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea, così individuato, verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza e ha generali poteri ordinatori dei lavori al fine di assicurare il lineare svolgimento della riunione. La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea in occasione di ciascuna seduta assembleare.

Il verbale di ciascuna adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro verbali dell'Assemblea. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Tuttavia, nei casi ritenuti opportuni da chi procede alla convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità a distanza, ossia in audio o video conferenza; in questi casi, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Articolo 13: il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di indirizzo dell'attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della stessa in conformità alla legge e allo statuto.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere e incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare convenzioni con enti pubblici o privati.

Il Consiglio Direttivo si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra i suoi associati; almeno due membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati fondatori. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni, decorrenti dalla data della nomina e fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per qualunque causa, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono alla loro sostituzione tra gli Associati; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

Il Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le seguenti cariche:

1) il Presidente del Consiglio Direttivo, che è, di diritto, Presidente dell'Associazione;

2) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento;

3) il Segretario del Consiglio Direttivo che è, altresì, di diritto, Segretario dell'Associazione e svolge funzioni di Tesoriere.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. L'accertamento della sussistenza di una causa di decadenza spetta all'Assemblea. La perdita della qualifica di Associato, per recesso, per esclusione o per una delle altre cause di cessazione previste dal presente statuto, comporta la perdita della carica di Componente del Consiglio Direttivo.

Articolo 14: il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Lo stesso convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, nonché quelle del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 15: il Segretario - Tesoriere

Il Segretario del Consiglio Direttivo cura la verbalizzazione delle sue adunanze, le quali dovranno essere sottoscritte dal Presidente o dal Consigliere che ne svolge le funzioni. È responsabilità del Segretario registrare i nominativi dei nuovi Associati nell'apposito libro degli associati. Il Segretario, in funzione di Tesoriere, cura, altresì, la contabilità dell'Associazione e coadiuva il Consiglio direttivo nella redazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio.

Articolo 16: Adunanze del Consiglio Direttivo

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente. Possono inoltre essere convocate su richiesta di ciascun membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per un esame complessivo circa l'andamento dell'Associazione. La convocazione avviene senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuta ricezione della stessa almeno sette giorni prima della data stabilita. La convocazione deve recare l'ordine del giorno, nonché la sede, la data e l'ora dell'incontro.

In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando sono presenti tutti i suoi componenti in carica. L'adunanza è presieduta dal Presidente, ovvero, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza. Dell'adunanza è redatto verbale in forma sintetica a cura del Segretario o, in caso di impossibilità dello stesso, da altra persona a ciò preposta; il verbale, sottoscritto dal Presidente o dal facente funzioni ed è trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo, che è custodito presso la Sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. La carica di componente del Consiglio Direttivo non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica e debitamente documentate.

Articolo 17: Patrimonio dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) da un fondo di dotazione indisponibile;

b) dalle quote associative annuali corrisposte dagli Associati;

c) dagli avanzi di gestione ritratti dalla conduzione delle attività istituzionali;

d) da donazioni, contributi, lasciti ed erogazioni liberali da privati cittadini, enti privati ed enti pubblici.

e) dai proventi derivanti dalle attività secondarie e strumentali all'attività principale;

f) da eventuali fondi di riserve, costituiti con le eccedenze di bilancio;

g) da beni mobili e immobili ricevuti o acquistati in altro modo consentito dalla legge.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È, comunque, facoltà dell'Associazione conferire incarichi retribuiti per attività di consulenza e professionale su delibera del Consiglio Direttivo. In caso di estinzione per qualsiasi causa dell'Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere devoluti ad altre associazioni aventi finalità analoghe. Prima dell'estinzione dell'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Articolo 18: Bilancio

L'esercizio associativo è annuale, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo, con l'ausilio del segretario tesoriere, deve sottoporre all'Assemblea il bilancio consuntivo per la sua approvazione. Una volta approvato dall'Assemblea, il bilancio è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

I bilanci consuntivi sono predisposti in modo da fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione; sono accompagnati da un'apposita relazione del Consiglio Direttivo che illustra le poste più significative, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente e delle attività svolte per il perseguimento delle finalità istituzionali. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Articolo 19: Scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e dal Codice Civile, nonché nel caso in cui l'Assemblea lo deliberi con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore, di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Articolo 20: Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 117/2017.

F.to Madeo Pietro. Eugenio Madeo. Giampiero Madeo. Alfredo Spezzano Notaio. Sigillo.